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Corso di
 formazione
“Sicurezza sul
   Lavoro”
 D.L.vo 81/08
La Storia
  1898
I primi interventi dello
Stato per la tutela della
salute e della sicurezza dei
lavoratori:
Assicurazione obbligatoria
per i lavoratori del settore
industriale
1930
Codice Penale
art.437
        Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni
sul lavoro
art.451
        Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o
infortuni
1948
         COSTITUZIONE
art.32
Tutela della salute come diritto fondamentale del singolo e della
collettività
art.35
Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
art.41
L’iniziativa economica privata è libera purché non danneggi la
sicurezza, la libertà e la dignità umana
CODICE CIVILE
Art. 2087 c.c. (1942)
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Tale norma è civile e non penale, non essendo prevista nessuna sanzione penale, ma
svolge una funzione importantissima per la sicurezza sotto un duplice profilo:
• la sua inosservanza può costituire il titolo della colpa da attribuire all’imprenditore
sotto il profilo della inosservanza di legge, nell’ipotesi che l’infortunio o la malattia
professionale sia da ricollegare a questo suo comportamento
•Le leggi speciali, sia per quanto concerne l’identificazione dei destinatari, che quanto
attiene al contenuto del dovere di sicurezza debbono essere interpretate alla luce di
questo precetto.

     IMPRENDITORE PRIMO E UNICO DESTINATARIO
       DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Il Decreto Legislativo
626/94        recepisce
alcune         direttive
europee in materia di
miglioramento della
sicurezza e della
salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro
Decreto Legislativo 81/08
                  Struttura del provvedimento

Si articola in 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati.
  Il Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina,  anche mediante rinvio a  tre 
    Allegati (da I a  III),  i principi comuni a tutti i settori di attività
    rientranti nel campo di applicazione del TU.
Nell’ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per
    le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo
    alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.
 ­       I Titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche
    attraverso rinvio a quarantotto Allegati,  gli specifici obblighi di
    prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di
    protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita`
    lavorative rientranti nel campo di applicazione del TU, secondo
    la seguente articolazione:
Decreto Legislativo 81/08
       Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) - Luoghi di lavoro
       Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) -
     Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi
     compresi impianti e apparecchiature elettriche)
       Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a
     XXIII) - Cantieri temporanei o mobili
       Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a
     XXXII) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
      Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) -
     Movimentazione manuale dei carichi
       Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) -
     Attrezzature munite di videoterminali
     
Decreto Legislativo 81/08

      
      Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a 
     XXXVII) - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi
     elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
       Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a
     XLIII) - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e
     mutageni, amianto)
      Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a
     XLVIII) - Agenti biologici
      Titolo XI (artt. da 287 a 297) e  tre Allegati (da XLIX a LI) -
     Atmosfere esplosive
      Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI  -
     Disposizioni sanzionatorie
      Il Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali
Il Decreto Legislativo 81/08 ribadisce
     le novità nel modo di intendere la
 sicurezza introdotte dal D. L.vo 626/94
Obblighi della valutazione del rischio, della
informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori
Procedure di gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro
Il Lavoratore
Il lavoratore non è più visto come un soggetto passivo da
   tutelare, ma svolge un ruolo attivo nel determinare
   condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro
Art. 20.
   Obblighi dei lavoratori
  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
  salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
  sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
  azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione,
  alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
Progettare la sicurezza


•Valutazione del rischio
•Eliminazione dei rischi o loro
minimizzazione
•Programma di attuazione dei miglioramenti
per la sicurezza
Valutazione del Rischio
                 R = P x D / Ki
R : Rischio
P : Probabilità di accadimento dell’evento
    dannoso
D : Valore del danno
Ki :Fattore umano

Ove, per Ki si intende il fattore integrato di:
1.      Informazione,
2.      Formazione,
3.      Addestramento,
4.      Istruzione,
5.      Aggiornamento,
6.      Equipaggiamento;
7.      Pronto intervento;
8.      Eliminazione di comportamenti errati o
     non idonei
Esempio di valutazione del rischio
Possiamo attribuire a
   D valori compresi tra 0 e 10
   P valori compresi tra 0 e 10
   Ki valori compresi tra 1 e 10
ESEMPIO NUMERICO
Lavoratore che sta piantando un chiodo sulla carpenteria, non dotato di DPI,
   non formato…
R = (1 x 8) / 1 = 8
Lavoratore su di un tetto senza ponteggio senza cintura di sicurezza, senza scarpe
   antinfortunistiche
R = (10 x 7)/ 1 = 70
Lavoratore su di un tetto senza ponteggio con cintura di sicurezza, con scarpe
   antinfortunistiche, adeguatamente formato
R = (10 x 7)/ 10 = 7
Nuovo approccio alla sicurezza
• Dalla prevenzione “per oggetti” alla prevenzione
  come organizzazione

L'uomo, non la macchina, al centro della
nuova organizzazione della sicurezza in
              azienda .."
Nuovo approccio alla sicurezza
                                                q   Prevenzione soggettiva
    q    Prevenzione oggettiva                              Interazione tra:
            Netta distinzione tra
                                           3.   Ambienti e strutture;
         1. Aspetti tecnici
                                           4.   Processi;
         2. Preparazione lavoratori
                                           5.   Atteggiamenti e motivazioni
         3. Aspetti legali                 q    Nuova concezione: ricerca delle
q       Vecchia concezione: sufficiente         ottimali condizioni di lavoro nel campo
        il rispetto delle norme e               progettuale organizzativo e gestionale
        l’adozione      di  particolari         della prevenzione
        soluzioni tecniche                 q    Prevenzione          ottenimento      e
q       Prevenzione:              rigido        mantenimento        di    un   adeguato
        adempimento di        norme e           rapporto tra quelle che sono le
        procedure tecniche                      possibilità di ciascun lavoratore e le
                                                condizioni di esecuzione del lavoro a
                                                cui è destinato, sia per preparazione
                                                che per situazione ambientale e mezzi
                                                tecnici disponibili
Valutazione dei Rischi
•     Art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008
    1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
      scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
      chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
      riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
      compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
      particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
      secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
      riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
      previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
      connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri
      Paesi.
      2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
      conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
         a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
      salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
      adottati per la valutazione stessa;
         b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
      dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
      valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
Valutazione dei Rischi
   c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
    miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
       d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
    realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
    debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
    soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
       e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
    prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
    sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
    partecipato alla valutazione del rischio;
       f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
    lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
    professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
    addestramento.
      3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì
    rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
    valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente
    decreto.“
Art. 32 del D. L.vo n. 207/2008
le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la
    valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, sono
    prorogate al 16 maggio 2009.
Soggetti coinvolti




Datore   Responsabile del           Medico     Rappresentante    Lavoratori
  di     servizio prevenzione e   competente    dei lavoratori
lavoro         protezione
Rappresentante dei lavoratori per
           la sicurezza RLS
a) Aziende ed unità produttive fino a 15 dipendenti
   Il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno in un giorno stabilito a
   livello nazionale;
   La durata dell’incarico è di 3 anni;
    Al RLS spettano permessi pari a12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti, e 30 ore
   annue in aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti

e) Aziende ed unità produttive con più di 15 dipendenti
   In aziende da 16 a 200 dipendenti viene individuato tra i componenti della RSU.
    In aziende che occupano da 201 a 300 i RLS sono individuati 2 tra le RSU ed 1 eletto
   e con n. 40 ore di permesso annue
   In aziende che occupano più di 1000 dipendenti il numero minimo di RLS è di 6
Le funzione del RLS

    Il rappresentante dei lavoratori ha diritto di accesso ai luoghi ove si
    svolgono le attività lavorative. Inoltre gli sono attribuiti un fascio di
    ulteriori diritti:
b) Di consultazione in ordine alla:
    •    Individuazione e valutazione dei rischi;
    •    Programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di
         prevenzione
    •    Designazione degli addetti alla sicurezza, antincendio,
         evacuazione e pronto soccorso
    •    Organizzazione della formazione alla sicurezza
a)   di informazione:
•    sulla documentazione aziendale afferente la sicurezza;
•    sugli atti degli organi di vigilanza;
d)   di formazione alla sicurezza;
e)   di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione;
f)   Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie;
g)   Di proposta, in merito all’attività di prevenzione;
h) Di partecipazione alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai
   rischi;
i)   Di ricorso all’autorità di vigilanza, qualora ritenga insufficienti o inidonee le misure di
     sicurezza apprestate.
j)   Può avere su richiesta copia del documento di valuatazione dei Rischi e del Registro
     infortuni
Inoltre il rappresentante deve disporre del tempo necessario senza perdita di
retribuzione, dei mezzi necessari e non deve subire pregiudizio alcuno.
 Formazione dei RLS
  Il rappresentante ha diritto alla formazione prevista all’art.37, comma 11 del D.Lgs
  81/08. Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore e deve
  comprendere:
a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in
  materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi
  obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei
  rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
  prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
  lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di
 aggiornamento periodico, la cui durata non puo'essere inferiore a 4 ore annue per le
 imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
 occupano piu' di 50 lavoratori.
Il datore di lavoro ha
 precisi obblighi deve:
•Osservare le disposizioni del presente decreto
•Valutare i rischi per la sicurezza e la salute nella scelta di attrezzature,
delle sostanze, nella sistemazione dei luoghi di lavoro
•Elaborare un documento contenente:
•una relazione sulla valutazione dei rischi
•l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
• il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza
•Custodire in azienda il documento di valutazione dei rischi
•Designare:
• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
•i lavoratori addetti al servizio antincendio
ed agli altri servizi di emergenza
•Nominare, nei casi previsti, il medico competente
Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi
Affidare i compiti ai lavoratori in relazione alle loro capacità ed alla loro
salute
Fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione
Fare in modo che soltanto i lavoratori che hanno avuto adeguate
istruzioni possano accedere a zone che li espongono a rischio grave o
specifico
I lavoratori hanno precisi
              obblighi


    Per far fronte a tali obblighi
            i lavoratori
  devono ricevere informazione,
formazione e addestramento adeguati
I lavoratori hanno precisi
                        obblighi

                  sono tenuti a

•Osservare le disposizioni e le istruzioni per la protezione
individuale e collettiva
•Utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, le
sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza
I lavoratori hanno precisi
                        obblighi

                  sono tenuti a
•Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
individuale
•Segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione e le eventuali situazioni di
pericolo
•Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione e di controllo
I lavoratori hanno precisi
                         obblighi

                    sono tenuti a

•Non compiere di loro iniziativa operazioni che non sono di
loro competenza o che possono essere pericolose
•Sottoporsi ai controlli sanitari
•Contribuire ad adempiere agli atti necessari alla salute o a
quelli imposti dalle autorità competenti
Il servizio di prevenzione e protezione

              DEFINIZIONE

          Art.2, lett.l) D.Lgs. 81/2008
   INSIEME DI PERSONE, SISTEMI E MEZZI
                 ESTERNI
    O INTERNI ALL’AZIENDA, FINALIZZATI
ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  DAI RISCHI PROFESSIONALI NELL’AZIENDA
       OVVERO UNITA’ PRODUTTIVA
Il servizio di prevenzione e protezione
                    INDIVIDUARE I
                                        EFFETTUARE LA
ALTRE FUNZIONI    FATTORI DI RISCHIO
                                       VALUTAZIONE DEI
DI CONSULENZA
                                            RISCHI
NORMATE E NON
                                         INDIVIDUARE LE
                                            MISURE DI
 PARTECIPARE           COMPITI           PREVENZIONE E
ALLE RIUNIONI E                           PROTEZIONE E
CONSULTAZIONE                            PIANIFICARE GLI
ALLA SICUREZZA                             INTERVENTI

                                 ELABORARE LE
 PROPORRE I PROGRAMMI DI         PROCEDURE DI
FORMAZIONE E INFORMAZIONE          SICUREZZA
    ALLA SICUREZZZA
Il servizio di prevenzione e protezione

         a)                 PROVVEDE:
                                                           b)
 ALL’ACCERTAMENTO                             ALLA VALUTAZIONE
DEI FATTORI DI RISCHIO                            DEI RISCHI

                                 c)
       ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA
   SICUREZZA E LA SALUBRITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO


     Nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica
               conoscenza dell’organizzazione aziendale
Compiti del Servizio
    INTERNO         tramite il Management aziendale


ESTERNO                               INFORMAZIONI
                Direttamente dal Datore di Lavoro

   Sull’organizzazione del lavoro
   Sulla natura dei rischi
   Sulle misure di prevenzione esistenti
   Sulla descrizione degli impianti
   Sulla descrizione analitica dei processi produttivi
   Sui dati del registro infortuni e malattie
   Sulle prescrizioni degli organi di vigilanza
Compiti del Servizio
                                       ORGANIZZARE UN SISTEMA
                                       AZIENDALE DI PREVENZIONE
                            1)
                                                2)
                    SUGGERIRE                                         3)
                    LA POLITICA        REDIGERE LE
                    AZIENDALE           PROCEDURE            PREDISPORRE
                                       DI SICUREZZA           IL PIANO DI
  ELABORARE LE
                                                             EMERGENZA
  PROCEDURE DI
  SICUREZZA
                                 QUANDO
                           In tutte le situazioni in cui
    DEFINIZIONI             la mancanza di istruzioni
Procedura è il documento precise potrebbe determinare         GESTIONE
 che contiene l’insieme condizioni di rischio specifico Dipende dalla organizzazione
delle istruzioni operative                                Aziendale; le procedure
documentate e dettagliate                                  Devono essere sempre
                                                         Disponibili ed aggiornate
Organizzare e
   Produrre analisi e             controllare           Gestire la
  statistiche infortuni        la gestione della       Sorveglianza
                                   sicurezza             sanitaria
Gestire i programmi
 di informazione e                                    Gestire il servizio
   di formazione                                         emergenze

Progettare i posti        ALTRI COMPITI                 Gestire i mezzi di
    di lavoro               DEL S.P.P.                 sicurezza e i D.P.I.
 Gestire le procedure                                Gestire la qualità
    di sicurezza                                       e l’ambiente
   Monitorare i processi
 lavorativi per l’attuazione                          Gestire i piani di
      della sicurezza                              sicurezza ed emergenza
Organizzazione della sicurezza in azienda
 RAPPRESENTANTE          MEDICO            RESPONSABILE
 DEI LAVORATORI        COMPETENTE          DEL SERVIZIO
      PER LA
    SICUREZZA


                                            ADDETTI AL
   CONSULENTI          Datore di lavoro     SERVIZIO DI
                                           PREVENZIONE




   LAVORATORI           LAVORATORI         LAVORATORI
    incaricati della      incaricati del     incaricati per
   PREVENZIONE              PRONTO         L’EMERGENZA
      INCENDI             SOCCORSO
Valutazione dei Rischi
AMBIENTE DI LAVORO                           FATTORI DI RISCHIO
Impianti elettrici, illuminazione naturale   rumore
ed artificiale, aerazione,ricambio d’aria    vibrazioni
                                             composti organici volatili
riscaldamento,condizionamento,microcli       videoterminali/postazioni
ma /uscite/porte/gabinetti/pavimenti         erg. Movimentazione
          porte e scale di sicurezza         carichi     agenti biologici,
    prevenzione incendi/CPI                  chimici, fisici fumo passivo
       arredi/attrezzature                                    radon
          pulizia ed igiene dei locali                          mobbing

           ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
           orari/ turni di lavori                      carichi/stress
                                         rapporti gerarchici ed
           interindividuali    rapporti con terzi e con il pubblico
              software
Sorveglianza sanitaria
   art. 41 D. Lgs 81/08
E’ svolta dal MEDICO COMPETENTE direttamente o con
l’aiuto dei servizi esterni
 IN CHE COSA CONSISTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

                ACCERTAMENTI PREVENTIVI
Per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione o all’atto dell’assunzione
o di un cambiamento di mansione o per esposizione al rischio

                 ACCERTAMENTI PERIODICI

      Per assicurarsi dello stato di salute e di idoneità alla mansione
COME SI FANNO GLI ACCERTAMENTI


Attraverso esami clinici, accertamenti diagnostici o esami biologici




                       CHI LI DECIDE


          disposizioni di legge sulla esposizione ai rischi
          valutazione del Medico Competente
A CHI SONO RIVOLTI

           • addetti movimentazione dei carichi
           •    “     videoterminali
           •    “     esposti agenti cancerogeni
           •    “     esposti agenti biologici

                    SE NON SI E’ IDONEI ?

Della idoneità ( totale, parziale o temporanea ) il Medico deve informare per
iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore per una diversa utilizzazione.
CONTRO IL PROVVEDIMENTO E’ AMMESSO RICORSO ALLA ASL
ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE (ART. 41 COMMI 9)
Il medico competente
                             Art.38 del D. Lgs.81/08
                             “Medico Competente”

1)     Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
       preventiva dei lavoratori e psicotecnica
2)     docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
       tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
       del lavoro;
3)     Autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs 277/91
4)     specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale


     I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti
     nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
Il medico competente
a)    Collabora con il datore di lavora e con il SPP sulla base della specifica conoscenza
      dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
      predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-
      fisica dei lavoratori;

b)    Effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art.41;

c)    Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art.41

d)    Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
      sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro
      con salvaguardia del segreto professionale;

e)    Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
      sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
      sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta
      l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti
      dei lavoratori per la sicurezza;

f)    Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b)
      e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
a)   Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art.35, ai RLS, i risultati anonimi
     collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e fornisce indicazioni
     sul significato di detti risultati;

b)   Congiuntamente con il RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno e
     partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
     risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
     competenza; (la frequenza può essere ridotta a una volta l’anno D.M. 16/01/97
     in caso di aziende fino a 200 addetti, o quando, sempre fino a 200 addetti, esiste
     una valutazione congiunta del DDL, del RSPP, del M.C., e del RLS con
     dichiarazione custodita in azienda;

c)   Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
     richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

d)   Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
     soccorso;

e)   Collabora all’attività di formazione e informazione;
LUOGHI DI LAVORO
              OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Provvede affinchè:

   Le vie di circolazione ed uscite di emergenza siano sgombre;

   I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
    regolare manutenzione tecnica e vengano , quanto più rapidamente
    eliminati i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza;

   I luoghi di lavoro vengano sottoposti a pulizia regolare per garantire le
    condizioni igieniche;

   La manutenzione e il controllo di impianti e dispositivi di sicurezza
    destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli (impianti di
    aspirazione, cappe, illuminazione di emergenza, ecc..)
LUOGHI DI LAVORO
  Le vie di transito
Titolo II
           LUOGHI DI LAVORO

Norma ISO 6385 del 1981 (internazionale), ovvero UNI ENV
   26385 del 1991 “Principi ergonomici nella progettazione dei
   sistemi di lavoro”
La disposizione di mobili e arredi, di apparecchiature e di
   macchinari di lavoro deve garantire il loro corretto uso, deve
   consentire agevoli spostamenti degli operatori all’interno
   dell’ufficio in funzione delle attività svolte
LUOGHI DI LAVORO
    Materiale e apparecchiature da ufficio


Molti dei piccoli infortuni che accadono negli uffici sono da
   addebitare all’utilizzo scorretto o disattento di forbici,
   tagliacarte, temperini e di altri oggetti taglienti.
Le taglierine manuali possono rappresentare una fonte di
   pericolo per infortuni di particolari gravità
La cucitrice a punti metallici quando mandata in blocco può
   ferire alle mani
LUOGHI DI LAVORO
L’illuminazione deve essere sempre adeguata qualitativamente e
quantitativamente al tipo di operazione eseguita
Di tutti i fattori ambientali l’illuminazione è l’unico per il quale il D.P.R.
303/56 prevedesse dei limiti numerici oltre a prescrivere che “i locali
dovevano essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta”
 per ambienti destinati a deposito                10 lux
 per passaggi, corridoi e scale                  20 lux
 per lavori grossolani                           40 lux
 per lavori di media finezza                    100 lux
 per lavori fini                                200 lux
 per lavori finissimi                           300 lux
Tali valori, certamente bassi, sono stati poi modificati in relazione alle
reali esigenze del posto di lavoro
LUOGHI DI LAVORO
Valori di illuminamento                     norme UNI


  per uffici generici                         500 lux
  per uffici tecnici e tavoli da disegno      750 lux
  sale di riunione                            500 lux
  uffici di dattilografia e contabilità       500 lux
  centro elaborazione dati                   500 lux
  archivi                                    200 lux
LUOGHI DI LAVORO
Margini di variabilità                       norma americana


 uffici tecnici: ambiente di lavoro                     200-500 lux

 uffici tecnici: sui tavoli di lavoro                  500-1000 lux

 uffici con videoterminali: ambiente Lavoro             150-300 lux

 uffici con videoterminali: zona di digitazione         200-350 lux

 uffici con videoterminali: lettura testi (illnm. Locale) 300-500 lux
AMBIENTE di LAVORO
Un illuminazione insufficiente diminuisce l’acuità visiva
favorendo l’insorgenza di affaticamento visivo, l’assunzione di
posture scorrette e aumentando la possibilità di compiere errori.
L’abbagliamento, a sua volta, può determinare una riduzione
dell’acuità visiva o difficoltà di accomodazione, con conseguenti
difficoltà e affaticamento visivo.
In queste condizioni i lavoratori possono lamentare disturbi quali
mal di testa, bruciore agli occhi, lacrimazione ….ecc , e
tenderanno ad avvicinarsi all’oggetto con conseguente
assunzione di posture scorrette.
AMBIENTE di LAVORO
 Nei luoghi di lavoro i lavoratori debbono disporre di aria salubre
  in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione;

 I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, in
  ogni caso tutti i locali e i luoghi di di lavoro devono essere dotati
  di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata
  per salvaguardare la sicurezza la salute e il benessere dei
  lavoratori;

 La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
  all’organismo umano durante il tempo di lavoro

INVERNO        ottimale 22°C         accettabile 20-23°C

ESTATE         ottimale 24.5°C       accettabile 20-26°C
AMBIENTE di LAVORO

 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità
  o piani inclinati pericolosi;

 I lavoratori devono disporre di spogliatoi, docce,
  gabinetti, e di lavabi con acqua corrente calda e dotati di
  mezzi detergenti e per asciugarsi;

 Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
  separati;
FORMAZIONE
                                L’INFORMAZIONE
LE ATTREZZATURE DEVONO              deve risultare
SODDISFARE LE DISPOSIZIONI      COMPRENSIBILE ai
       LEGISLATIVE
                                      lavoratori

          IL DATORE DI LAVORE PROVVEDE CHE I
     LAVORATORI DISPONGANO DI OGNI INFORMAZIONE
        E ISTRUZIONE NECESSARIA ALL’USO DELLA
               MACCHINA RELATIVAMENTE:

 ALLE CONDIZIONI               ALLE SITUAZIONI
    DI IMPIEGO               ANOMALE PREVEDIBILI

     SULLA BASE DELL’ESPERIENZA ACQUISITA
         DURANTE LA SUA UTILIZZAZIONE
FORMAZIONE

       IL DATORE SI ASSICURA CHE:




                         PER LE ATTREZZATURE
 I LAVORATORI               CHE RICHIEDONO
RICEVANO UNA                 CONOSCENZE E
  FORMAZIONE                RESPONSABILITA’
   ADEGUATA             I LAVORATORI RICEVANO
ALL’USO DELLE              UN ADDESTRAMENTO
ATTREZZATURE             ADEGUATO PER UN USO
                         CORRETTO E SPECIFICO
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
      GENERALI                                          SPECIFICI
                                                 Nell’uso delle attrezzature

  Conformemente alla formazione,
  all’istruzione ed ai mezzi ricevuti,                 ciascun lavoratore
          ciascun lavoratore                                   DEVE
                DEVE                             - sottoporsi ai programmi di
prendersi cure della propria salute            formazione e di addestramento
  e sicurezza e di quella delle altre           organizzati dal datore di lavoro
 persone presenti nel luogo di lavoro          - usare le attrezzature di lavoro
  su cui possono ricadere gli effetti                    conformemente
     delle sue azioni ed omissioni                       all'informazione,
                                                        alla formazione e
                                                        all'addestramento
                    L’inosservanza degli obblighi è punita     ricevuti
                          Con l’arresto o l’ammenda
OBBLIGHI DEI LAVORATORI

SI SOTTOPONGONO AI             UTILIZZANO LE
PROGRAMMI DI                   ATTREZZATURE
FORMAZIONE O                  CONFORMEMENTE
ADDESTRAMENTO                ALL’INFORMAZIONE,
ORGANIZZATI DAL             ALLA FORMAZIONE E
DATORE                      ALL’ADDESTRAMENTO
                                  RICEVUTI
                 •   Hanno CURA delle attrezzature
                 •   NON APPORTANO
 I LAVORATORI        MODIFICHE
                 •   SEGNALANO ai superiori qualsiasi
                     difetto o inconveniente da essi
                     rilevato
VIDEOTERMINALI
                          Titolo VII D.LGS. 81/08
 VIDEOTERMINALE: schermo alfanumerico o grafico
 POSTO DI LAVORO: insieme che comprende tutte le attrezzature
 LAVORATORE: lavoratore che lo utilizza abitualmente per 20 ore
settimanali
                 IL DATORE DEVE:

                                                     Formare e informare i
  Valutare tale rischio         Far sottoporre i       lavoratori su:
        -Postura                                          - il posto di lavoro
                               lavoratori a visita
         - vista                                             - la protezione
                             medica biennale con     della vista
      -ergonomia             idoneità del medico
                                                     - lo svolgimento
Illuminazione           Evitare sorgenti con forte
       Valori tra 300 e 500        Luminosità. Davanti e
        lux. Lampade con              dietro il monitor
       Griglia antiriflesso            non ci devono
                                        essere finestre


Lo schermo deve          Lavoro al                   La distanza visiva
Essere orientabile.                                  dal Monitor varia
   La tastiera        videoterminale                  tra 50 e 80 cm
    inclinabile

                                            E’ consigliato il
            La sedia di altezza            Tavolo di misure
           consigliata tra 42 e          120x80, Profondo 90
           55 cm regolabile e             di colore chiaro alto
               inclinabile                   tra 70 e 80 cm
La movimentazione manuale dei carichi


                         Titolo VI D.LGS. 81/08

Si intende per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
 comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
                         spostare un carico.
                             Il Datore deve:
Adotta le misure     Se non è possibile     Formare ed       Sottopone i
                    evitarla da parte dei    informare i
  organizzative    lavoratori, gli fornisce                  lavoratori a
                                            lavoratori in
   necessarie o mezzi adeguati a ridurre particolare sul    visita medica
 ricorre a mezzi il rischio dorso-lombare       carico      con idoneità
   appropriati                                               da parte del
                                                               medico
Sforzo fisico richiesto    Stabilità del punto
 Informazione su
                          eccessivo, con il corpo       di appoggio,
ll peso del carico,
                           in posizione instabile
    ingombro,
                               o con torsione
     equilibrio


                                                         Distanze di
   Le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro    La movimentazione            Sollevamento
                                                        Abbassamento
      spazio libero,       manuale dei carichi            trasporto
  la pavimentazione,
       l’altezza ecc.

             La temperatura,                        Periodo di riposo
                 l’umidità                           fisiologico o di
              la circolazione                            recupero
                  dell’aria
I Segnali di Sicurezza


                     D. Lgs 81/08 Titolo V
 Riferita ad un oggetto                 Utilizzando, a seconda
fornisce una indicazione                dei casi, un cartello, un
   o una prescrizione                      colore, un segnale
concernente la sicurezza                 luminoso o acustico

 Viene utilizzata quando ci sono          Il DATORE deve:
  rischi che non possono essere       informare i lavoratori e i
evitati o sufficientemente limitati   RLS sulle misure adottate
  con misure, metodi o sistemi        E formarli adeguatamente
   di organizzazione del lavoro,      soprattutto quando questa
       o con mezzi tecnici di                implica l'uso
       Protezione collettiva             di gesti o di parole
I SEGNALI POSSONO ESSERE:

      Di                             Di
  DIVIETO                  AVVERTIMENTO
   segnale che                   segnale che
    vieta un                   avverte di un
 comportamento               rischio o pericolo


                                     Di
      Di
                              SOCCORSO
PRESCRIZIONE                segnale che fornisce
   segnale che                 indicazione alle
  prescrive un                uscite di sicurezza
 comportamento                e mezzi soccorso
I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
 Si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi

 Sono ESCLUSI:
 c) indumenti di lavori ordinari e uniformi non specificatamente
    destinati a proteggere i lavoratori
 e) Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
 f) Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
    delle forze di polizia ecc.
 h) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei
    mezzi di trasporto
 j) i materiali sportivi
 k) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione
 l) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
    rischi e fattori nocivi
I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
              D.LGS. 4.12.1992 N. 475
“REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA”

  Sono Equipaggiamenti, Attrezzature, Sistemi o Accessori
      e Complementi che hanno lo scopo di eliminare o,
      qualora ciò non fosse possibile, limitare al minimo
   indispensabile le probabilità di infortunio alla persona o
     alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati
                            studiati.
  Quando può rendersi necessario l’uso contemporaneo di
  più D.P.I., si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi
                      dispositivi adottati
I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
      I D.P.I. devono essere conformi aL D.LGS. 4.12.92 N.475 e:
   essere adeguati ai rischi da prevenire,senza comportare di per sé
    un rischio maggiore
   essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
   tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori
   poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
 Il fabbricante deve verificare che il D.P.I. risponda ai requisiti essenziali
(allegato II D.LGS. 475/92 o della DE 89/686/CEE) suddivisi in tre parti:

   Requisiti di carattere generale applicabile a tutti i DPI (ergonomia,
    livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa, ecc)
   Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di D.P.I.
    (sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento)
   Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezioni
    specifiche quali: urti meccanici, cadute dall’alto, calore, fuoco,ecc)
I Dispositivi di Protezione
                     Individuale – D.P.I.
Direttiva europea 96/58/CEE, recepita con D.LGS. 2.1.97 n.10 definisce il
                      nuovo sistema di marcatura
Progettazione semplice                    Altri D.P.I.           Progettazione complessa
CATEGORIA I                     CATEGORIA II                     CATEGORIA III

             CE                               CE                             CE0000


                       La marcatura deve comprendere almeno:
• il nome , il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante
• il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc)
• qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia,
•prestazioni, pittogrammi)
I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
                       D.LGS. n. 81/08 – Art. 78
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
   effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi
   individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi, tenendo conto di ulteriori fonti di rischio dei DPI
   valuta, sulla base delle informazioni sui DPI le loro caratteristiche
   ne aggiorna la scelta quando interviene una nuova valutazione
                        Il datore di lavoro inoltre:
mantiene in efficienza i DPI            destini ogni DPI ad uso personale
provvede a che i DPI siano              informa i lavoratori dei rischi dai
utilizzati per l’uso previsto           quali il DPI lo protegge
fornisce istruzioni ai lavoratori       rende adeguate informazioni sui
assicura una formazione adeguata        DPI

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D. lgs 81 08

  • 1. Corso di formazione “Sicurezza sul Lavoro” D.L.vo 81/08
  • 2. La Storia 1898 I primi interventi dello Stato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: Assicurazione obbligatoria per i lavoratori del settore industriale
  • 3. 1930 Codice Penale art.437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art.451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni
  • 4. 1948 COSTITUZIONE art.32 Tutela della salute come diritto fondamentale del singolo e della collettività art.35 Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni art.41 L’iniziativa economica privata è libera purché non danneggi la sicurezza, la libertà e la dignità umana
  • 5. CODICE CIVILE Art. 2087 c.c. (1942) “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” Tale norma è civile e non penale, non essendo prevista nessuna sanzione penale, ma svolge una funzione importantissima per la sicurezza sotto un duplice profilo: • la sua inosservanza può costituire il titolo della colpa da attribuire all’imprenditore sotto il profilo della inosservanza di legge, nell’ipotesi che l’infortunio o la malattia professionale sia da ricollegare a questo suo comportamento •Le leggi speciali, sia per quanto concerne l’identificazione dei destinatari, che quanto attiene al contenuto del dovere di sicurezza debbono essere interpretate alla luce di questo precetto. IMPRENDITORE PRIMO E UNICO DESTINATARIO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
  • 6. Il Decreto Legislativo 626/94 recepisce alcune direttive europee in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
  • 7. Decreto Legislativo 81/08 Struttura del provvedimento Si articola in 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati.   Il Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina,  anche mediante rinvio a  tre  Allegati (da I a  III),  i principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU. Nell’ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.  ­       I Titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche attraverso rinvio a quarantotto Allegati,  gli specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita` lavorative rientranti nel campo di applicazione del TU, secondo la seguente articolazione:
  • 8. Decreto Legislativo 81/08        Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) - Luoghi di lavoro        Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) - Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche)        Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a XXIII) - Cantieri temporanei o mobili        Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a XXXII) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro       Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) - Movimentazione manuale dei carichi        Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) - Attrezzature munite di videoterminali      
  • 9. Decreto Legislativo 81/08              Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a  XXXVII) - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)        Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a XLIII) - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)       Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) - Agenti biologici       Titolo XI (artt. da 287 a 297) e  tre Allegati (da XLIX a LI) - Atmosfere esplosive       Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI  - Disposizioni sanzionatorie       Il Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali
  • 10. Il Decreto Legislativo 81/08 ribadisce le novità nel modo di intendere la sicurezza introdotte dal D. L.vo 626/94 Obblighi della valutazione del rischio, della informazione, formazione e addestramento dei lavoratori Procedure di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • 11. Il Lavoratore Il lavoratore non è più visto come un soggetto passivo da tutelare, ma svolge un ruolo attivo nel determinare condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro Art. 20. Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
  • 12. Progettare la sicurezza •Valutazione del rischio •Eliminazione dei rischi o loro minimizzazione •Programma di attuazione dei miglioramenti per la sicurezza
  • 13. Valutazione del Rischio R = P x D / Ki R : Rischio P : Probabilità di accadimento dell’evento dannoso D : Valore del danno Ki :Fattore umano Ove, per Ki si intende il fattore integrato di: 1.      Informazione, 2.      Formazione, 3.      Addestramento, 4.      Istruzione, 5.      Aggiornamento, 6.      Equipaggiamento; 7.      Pronto intervento; 8.      Eliminazione di comportamenti errati o non idonei
  • 14. Esempio di valutazione del rischio Possiamo attribuire a D valori compresi tra 0 e 10 P valori compresi tra 0 e 10 Ki valori compresi tra 1 e 10 ESEMPIO NUMERICO Lavoratore che sta piantando un chiodo sulla carpenteria, non dotato di DPI, non formato… R = (1 x 8) / 1 = 8 Lavoratore su di un tetto senza ponteggio senza cintura di sicurezza, senza scarpe antinfortunistiche R = (10 x 7)/ 1 = 70 Lavoratore su di un tetto senza ponteggio con cintura di sicurezza, con scarpe antinfortunistiche, adeguatamente formato R = (10 x 7)/ 10 = 7
  • 15. Nuovo approccio alla sicurezza • Dalla prevenzione “per oggetti” alla prevenzione come organizzazione L'uomo, non la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda .."
  • 16. Nuovo approccio alla sicurezza q Prevenzione soggettiva q Prevenzione oggettiva Interazione tra: Netta distinzione tra 3. Ambienti e strutture; 1. Aspetti tecnici 4. Processi; 2. Preparazione lavoratori 5. Atteggiamenti e motivazioni 3. Aspetti legali q Nuova concezione: ricerca delle q Vecchia concezione: sufficiente ottimali condizioni di lavoro nel campo il rispetto delle norme e progettuale organizzativo e gestionale l’adozione di particolari della prevenzione soluzioni tecniche q Prevenzione ottenimento e q Prevenzione: rigido mantenimento di un adeguato adempimento di norme e rapporto tra quelle che sono le procedure tecniche possibilità di ciascun lavoratore e le condizioni di esecuzione del lavoro a cui è destinato, sia per preparazione che per situazione ambientale e mezzi tecnici disponibili
  • 17. Valutazione dei Rischi • Art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  • 18. Valutazione dei Rischi c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.“ Art. 32 del D. L.vo n. 207/2008 le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, sono prorogate al 16 maggio 2009.
  • 19. Soggetti coinvolti Datore Responsabile del Medico Rappresentante Lavoratori di servizio prevenzione e competente dei lavoratori lavoro protezione
  • 20. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS a) Aziende ed unità produttive fino a 15 dipendenti Il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno in un giorno stabilito a livello nazionale; La durata dell’incarico è di 3 anni; Al RLS spettano permessi pari a12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti, e 30 ore annue in aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti e) Aziende ed unità produttive con più di 15 dipendenti In aziende da 16 a 200 dipendenti viene individuato tra i componenti della RSU. In aziende che occupano da 201 a 300 i RLS sono individuati 2 tra le RSU ed 1 eletto e con n. 40 ore di permesso annue In aziende che occupano più di 1000 dipendenti il numero minimo di RLS è di 6
  • 21. Le funzione del RLS Il rappresentante dei lavoratori ha diritto di accesso ai luoghi ove si svolgono le attività lavorative. Inoltre gli sono attribuiti un fascio di ulteriori diritti: b) Di consultazione in ordine alla: • Individuazione e valutazione dei rischi; • Programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione • Designazione degli addetti alla sicurezza, antincendio, evacuazione e pronto soccorso • Organizzazione della formazione alla sicurezza
  • 22. a) di informazione: • sulla documentazione aziendale afferente la sicurezza; • sugli atti degli organi di vigilanza; d) di formazione alla sicurezza; e) di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione; f) Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie; g) Di proposta, in merito all’attività di prevenzione; h) Di partecipazione alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi; i) Di ricorso all’autorità di vigilanza, qualora ritenga insufficienti o inidonee le misure di sicurezza apprestate. j) Può avere su richiesta copia del documento di valuatazione dei Rischi e del Registro infortuni Inoltre il rappresentante deve disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione, dei mezzi necessari e non deve subire pregiudizio alcuno.
  • 23.  Formazione dei RLS Il rappresentante ha diritto alla formazione prevista all’art.37, comma 11 del D.Lgs 81/08. Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore e deve comprendere: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo'essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.
  • 24. Il datore di lavoro ha precisi obblighi deve: •Osservare le disposizioni del presente decreto •Valutare i rischi per la sicurezza e la salute nella scelta di attrezzature, delle sostanze, nella sistemazione dei luoghi di lavoro •Elaborare un documento contenente: •una relazione sulla valutazione dei rischi •l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti • il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza •Custodire in azienda il documento di valutazione dei rischi
  • 25. •Designare: • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione • gli addetti al servizio di prevenzione e protezione •i lavoratori addetti al servizio antincendio ed agli altri servizi di emergenza •Nominare, nei casi previsti, il medico competente Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi Affidare i compiti ai lavoratori in relazione alle loro capacità ed alla loro salute Fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione Fare in modo che soltanto i lavoratori che hanno avuto adeguate istruzioni possano accedere a zone che li espongono a rischio grave o specifico
  • 26. I lavoratori hanno precisi obblighi Per far fronte a tali obblighi i lavoratori devono ricevere informazione, formazione e addestramento adeguati
  • 27. I lavoratori hanno precisi obblighi sono tenuti a •Osservare le disposizioni e le istruzioni per la protezione individuale e collettiva •Utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, le sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza
  • 28. I lavoratori hanno precisi obblighi sono tenuti a •Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale •Segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e le eventuali situazioni di pericolo •Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
  • 29. I lavoratori hanno precisi obblighi sono tenuti a •Non compiere di loro iniziativa operazioni che non sono di loro competenza o che possono essere pericolose •Sottoporsi ai controlli sanitari •Contribuire ad adempiere agli atti necessari alla salute o a quelli imposti dalle autorità competenti
  • 30. Il servizio di prevenzione e protezione DEFINIZIONE Art.2, lett.l) D.Lgs. 81/2008 INSIEME DI PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA, FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI NELL’AZIENDA OVVERO UNITA’ PRODUTTIVA
  • 31. Il servizio di prevenzione e protezione INDIVIDUARE I EFFETTUARE LA ALTRE FUNZIONI FATTORI DI RISCHIO VALUTAZIONE DEI DI CONSULENZA RISCHI NORMATE E NON INDIVIDUARE LE MISURE DI PARTECIPARE COMPITI PREVENZIONE E ALLE RIUNIONI E PROTEZIONE E CONSULTAZIONE PIANIFICARE GLI ALLA SICUREZZA INTERVENTI ELABORARE LE PROPORRE I PROGRAMMI DI PROCEDURE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SICUREZZA ALLA SICUREZZZA
  • 32. Il servizio di prevenzione e protezione a) PROVVEDE: b) ALL’ACCERTAMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DEI RISCHI c) ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO Nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • 33. Compiti del Servizio INTERNO tramite il Management aziendale ESTERNO INFORMAZIONI Direttamente dal Datore di Lavoro  Sull’organizzazione del lavoro  Sulla natura dei rischi  Sulle misure di prevenzione esistenti  Sulla descrizione degli impianti  Sulla descrizione analitica dei processi produttivi  Sui dati del registro infortuni e malattie  Sulle prescrizioni degli organi di vigilanza
  • 34. Compiti del Servizio ORGANIZZARE UN SISTEMA AZIENDALE DI PREVENZIONE 1) 2) SUGGERIRE 3) LA POLITICA REDIGERE LE AZIENDALE PROCEDURE PREDISPORRE DI SICUREZZA IL PIANO DI ELABORARE LE EMERGENZA PROCEDURE DI SICUREZZA QUANDO In tutte le situazioni in cui DEFINIZIONI la mancanza di istruzioni Procedura è il documento precise potrebbe determinare GESTIONE che contiene l’insieme condizioni di rischio specifico Dipende dalla organizzazione delle istruzioni operative Aziendale; le procedure documentate e dettagliate Devono essere sempre Disponibili ed aggiornate
  • 35. Organizzare e Produrre analisi e controllare Gestire la statistiche infortuni la gestione della Sorveglianza sicurezza sanitaria Gestire i programmi di informazione e Gestire il servizio di formazione emergenze Progettare i posti ALTRI COMPITI Gestire i mezzi di di lavoro DEL S.P.P. sicurezza e i D.P.I. Gestire le procedure Gestire la qualità di sicurezza e l’ambiente Monitorare i processi lavorativi per l’attuazione Gestire i piani di della sicurezza sicurezza ed emergenza
  • 36. Organizzazione della sicurezza in azienda RAPPRESENTANTE MEDICO RESPONSABILE DEI LAVORATORI COMPETENTE DEL SERVIZIO PER LA SICUREZZA ADDETTI AL CONSULENTI Datore di lavoro SERVIZIO DI PREVENZIONE LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI incaricati della incaricati del incaricati per PREVENZIONE PRONTO L’EMERGENZA INCENDI SOCCORSO
  • 37. Valutazione dei Rischi AMBIENTE DI LAVORO FATTORI DI RISCHIO Impianti elettrici, illuminazione naturale rumore ed artificiale, aerazione,ricambio d’aria vibrazioni composti organici volatili riscaldamento,condizionamento,microcli videoterminali/postazioni ma /uscite/porte/gabinetti/pavimenti erg. Movimentazione porte e scale di sicurezza carichi agenti biologici, prevenzione incendi/CPI chimici, fisici fumo passivo arredi/attrezzature radon pulizia ed igiene dei locali mobbing ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO orari/ turni di lavori carichi/stress rapporti gerarchici ed interindividuali rapporti con terzi e con il pubblico software
  • 38. Sorveglianza sanitaria art. 41 D. Lgs 81/08 E’ svolta dal MEDICO COMPETENTE direttamente o con l’aiuto dei servizi esterni IN CHE COSA CONSISTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA? ACCERTAMENTI PREVENTIVI Per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione o all’atto dell’assunzione o di un cambiamento di mansione o per esposizione al rischio ACCERTAMENTI PERIODICI Per assicurarsi dello stato di salute e di idoneità alla mansione
  • 39. COME SI FANNO GLI ACCERTAMENTI Attraverso esami clinici, accertamenti diagnostici o esami biologici CHI LI DECIDE  disposizioni di legge sulla esposizione ai rischi  valutazione del Medico Competente
  • 40. A CHI SONO RIVOLTI • addetti movimentazione dei carichi • “ videoterminali • “ esposti agenti cancerogeni • “ esposti agenti biologici SE NON SI E’ IDONEI ? Della idoneità ( totale, parziale o temporanea ) il Medico deve informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore per una diversa utilizzazione. CONTRO IL PROVVEDIMENTO E’ AMMESSO RICORSO ALLA ASL ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE (ART. 41 COMMI 9)
  • 41. Il medico competente Art.38 del D. Lgs.81/08 “Medico Competente” 1) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 2) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 3) Autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs 277/91 4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
  • 42. Il medico competente a) Collabora con il datore di lavora e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico- fisica dei lavoratori; b) Effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art.41; c) Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art.41 d) Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; e) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • 43. a) Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art.35, ai RLS, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; b) Congiuntamente con il RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; (la frequenza può essere ridotta a una volta l’anno D.M. 16/01/97 in caso di aziende fino a 200 addetti, o quando, sempre fino a 200 addetti, esiste una valutazione congiunta del DDL, del RSPP, del M.C., e del RLS con dichiarazione custodita in azienda; c) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; d) Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso; e) Collabora all’attività di formazione e informazione;
  • 44. LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Provvede affinchè:  Le vie di circolazione ed uscite di emergenza siano sgombre;  I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano , quanto più rapidamente eliminati i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza;  I luoghi di lavoro vengano sottoposti a pulizia regolare per garantire le condizioni igieniche;  La manutenzione e il controllo di impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli (impianti di aspirazione, cappe, illuminazione di emergenza, ecc..)
  • 45. LUOGHI DI LAVORO Le vie di transito
  • 46. Titolo II LUOGHI DI LAVORO Norma ISO 6385 del 1981 (internazionale), ovvero UNI ENV 26385 del 1991 “Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro” La disposizione di mobili e arredi, di apparecchiature e di macchinari di lavoro deve garantire il loro corretto uso, deve consentire agevoli spostamenti degli operatori all’interno dell’ufficio in funzione delle attività svolte
  • 47. LUOGHI DI LAVORO Materiale e apparecchiature da ufficio Molti dei piccoli infortuni che accadono negli uffici sono da addebitare all’utilizzo scorretto o disattento di forbici, tagliacarte, temperini e di altri oggetti taglienti. Le taglierine manuali possono rappresentare una fonte di pericolo per infortuni di particolari gravità La cucitrice a punti metallici quando mandata in blocco può ferire alle mani
  • 48. LUOGHI DI LAVORO L’illuminazione deve essere sempre adeguata qualitativamente e quantitativamente al tipo di operazione eseguita Di tutti i fattori ambientali l’illuminazione è l’unico per il quale il D.P.R. 303/56 prevedesse dei limiti numerici oltre a prescrivere che “i locali dovevano essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta”  per ambienti destinati a deposito 10 lux  per passaggi, corridoi e scale 20 lux  per lavori grossolani 40 lux  per lavori di media finezza 100 lux  per lavori fini 200 lux  per lavori finissimi 300 lux Tali valori, certamente bassi, sono stati poi modificati in relazione alle reali esigenze del posto di lavoro
  • 49. LUOGHI DI LAVORO Valori di illuminamento norme UNI  per uffici generici 500 lux  per uffici tecnici e tavoli da disegno 750 lux  sale di riunione 500 lux  uffici di dattilografia e contabilità 500 lux  centro elaborazione dati 500 lux  archivi 200 lux
  • 50. LUOGHI DI LAVORO Margini di variabilità norma americana  uffici tecnici: ambiente di lavoro 200-500 lux  uffici tecnici: sui tavoli di lavoro 500-1000 lux  uffici con videoterminali: ambiente Lavoro 150-300 lux  uffici con videoterminali: zona di digitazione 200-350 lux  uffici con videoterminali: lettura testi (illnm. Locale) 300-500 lux
  • 51. AMBIENTE di LAVORO Un illuminazione insufficiente diminuisce l’acuità visiva favorendo l’insorgenza di affaticamento visivo, l’assunzione di posture scorrette e aumentando la possibilità di compiere errori. L’abbagliamento, a sua volta, può determinare una riduzione dell’acuità visiva o difficoltà di accomodazione, con conseguenti difficoltà e affaticamento visivo. In queste condizioni i lavoratori possono lamentare disturbi quali mal di testa, bruciore agli occhi, lacrimazione ….ecc , e tenderanno ad avvicinarsi all’oggetto con conseguente assunzione di posture scorrette.
  • 52. AMBIENTE di LAVORO  Nei luoghi di lavoro i lavoratori debbono disporre di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione;  I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, in ogni caso tutti i locali e i luoghi di di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza la salute e il benessere dei lavoratori;  La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro INVERNO ottimale 22°C accettabile 20-23°C ESTATE ottimale 24.5°C accettabile 20-26°C
  • 53. AMBIENTE di LAVORO  I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi;  I lavoratori devono disporre di spogliatoi, docce, gabinetti, e di lavabi con acqua corrente calda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi;  Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;
  • 54. FORMAZIONE L’INFORMAZIONE LE ATTREZZATURE DEVONO deve risultare SODDISFARE LE DISPOSIZIONI COMPRENSIBILE ai LEGISLATIVE lavoratori IL DATORE DI LAVORE PROVVEDE CHE I LAVORATORI DISPONGANO DI OGNI INFORMAZIONE E ISTRUZIONE NECESSARIA ALL’USO DELLA MACCHINA RELATIVAMENTE: ALLE CONDIZIONI ALLE SITUAZIONI DI IMPIEGO ANOMALE PREVEDIBILI SULLA BASE DELL’ESPERIENZA ACQUISITA DURANTE LA SUA UTILIZZAZIONE
  • 55. FORMAZIONE IL DATORE SI ASSICURA CHE: PER LE ATTREZZATURE I LAVORATORI CHE RICHIEDONO RICEVANO UNA CONOSCENZE E FORMAZIONE RESPONSABILITA’ ADEGUATA I LAVORATORI RICEVANO ALL’USO DELLE UN ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE ADEGUATO PER UN USO CORRETTO E SPECIFICO
  • 56. OBBLIGHI DEI LAVORATORI GENERALI SPECIFICI Nell’uso delle attrezzature Conformemente alla formazione, all’istruzione ed ai mezzi ricevuti, ciascun lavoratore ciascun lavoratore DEVE DEVE - sottoporsi ai programmi di prendersi cure della propria salute formazione e di addestramento e sicurezza e di quella delle altre organizzati dal datore di lavoro persone presenti nel luogo di lavoro - usare le attrezzature di lavoro su cui possono ricadere gli effetti conformemente delle sue azioni ed omissioni all'informazione, alla formazione e all'addestramento L’inosservanza degli obblighi è punita ricevuti Con l’arresto o l’ammenda
  • 57. OBBLIGHI DEI LAVORATORI SI SOTTOPONGONO AI UTILIZZANO LE PROGRAMMI DI ATTREZZATURE FORMAZIONE O CONFORMEMENTE ADDESTRAMENTO ALL’INFORMAZIONE, ORGANIZZATI DAL ALLA FORMAZIONE E DATORE ALL’ADDESTRAMENTO RICEVUTI • Hanno CURA delle attrezzature • NON APPORTANO I LAVORATORI MODIFICHE • SEGNALANO ai superiori qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
  • 58. VIDEOTERMINALI Titolo VII D.LGS. 81/08  VIDEOTERMINALE: schermo alfanumerico o grafico  POSTO DI LAVORO: insieme che comprende tutte le attrezzature  LAVORATORE: lavoratore che lo utilizza abitualmente per 20 ore settimanali IL DATORE DEVE: Formare e informare i Valutare tale rischio Far sottoporre i lavoratori su: -Postura - il posto di lavoro lavoratori a visita - vista - la protezione medica biennale con della vista -ergonomia idoneità del medico - lo svolgimento
  • 59. Illuminazione Evitare sorgenti con forte Valori tra 300 e 500 Luminosità. Davanti e lux. Lampade con dietro il monitor Griglia antiriflesso non ci devono essere finestre Lo schermo deve Lavoro al La distanza visiva Essere orientabile. dal Monitor varia La tastiera videoterminale tra 50 e 80 cm inclinabile E’ consigliato il La sedia di altezza Tavolo di misure consigliata tra 42 e 120x80, Profondo 90 55 cm regolabile e di colore chiaro alto inclinabile tra 70 e 80 cm
  • 60. La movimentazione manuale dei carichi Titolo VI D.LGS. 81/08 Si intende per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Il Datore deve: Adotta le misure Se non è possibile Formare ed Sottopone i evitarla da parte dei informare i organizzative lavoratori, gli fornisce lavoratori a lavoratori in necessarie o mezzi adeguati a ridurre particolare sul visita medica ricorre a mezzi il rischio dorso-lombare carico con idoneità appropriati da parte del medico
  • 61. Sforzo fisico richiesto Stabilità del punto Informazione su eccessivo, con il corpo di appoggio, ll peso del carico, in posizione instabile ingombro, o con torsione equilibrio Distanze di Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro La movimentazione Sollevamento Abbassamento spazio libero, manuale dei carichi trasporto la pavimentazione, l’altezza ecc. La temperatura, Periodo di riposo l’umidità fisiologico o di la circolazione recupero dell’aria
  • 62. I Segnali di Sicurezza D. Lgs 81/08 Titolo V Riferita ad un oggetto Utilizzando, a seconda fornisce una indicazione dei casi, un cartello, un o una prescrizione colore, un segnale concernente la sicurezza luminoso o acustico Viene utilizzata quando ci sono Il DATORE deve: rischi che non possono essere informare i lavoratori e i evitati o sufficientemente limitati RLS sulle misure adottate con misure, metodi o sistemi E formarli adeguatamente di organizzazione del lavoro, soprattutto quando questa o con mezzi tecnici di implica l'uso Protezione collettiva di gesti o di parole
  • 63. I SEGNALI POSSONO ESSERE: Di Di DIVIETO AVVERTIMENTO segnale che segnale che vieta un avverte di un comportamento rischio o pericolo Di Di SOCCORSO PRESCRIZIONE segnale che fornisce segnale che indicazione alle prescrive un uscite di sicurezza comportamento e mezzi soccorso
  • 64. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI Si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi Sono ESCLUSI: c) indumenti di lavori ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere i lavoratori e) Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio f) Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia ecc. h) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto j) i materiali sportivi k) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione l) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
  • 65. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI D.LGS. 4.12.1992 N. 475 “REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA” Sono Equipaggiamenti, Attrezzature, Sistemi o Accessori e Complementi che hanno lo scopo di eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile le probabilità di infortunio alla persona o alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati studiati. Quando può rendersi necessario l’uso contemporaneo di più D.P.I., si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi dispositivi adottati
  • 66. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI I D.P.I. devono essere conformi aL D.LGS. 4.12.92 N.475 e:  essere adeguati ai rischi da prevenire,senza comportare di per sé un rischio maggiore  essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro  tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori  poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità Il fabbricante deve verificare che il D.P.I. risponda ai requisiti essenziali (allegato II D.LGS. 475/92 o della DE 89/686/CEE) suddivisi in tre parti:  Requisiti di carattere generale applicabile a tutti i DPI (ergonomia, livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa, ecc)  Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di D.P.I. (sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento)  Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezioni specifiche quali: urti meccanici, cadute dall’alto, calore, fuoco,ecc)
  • 67. I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. Direttiva europea 96/58/CEE, recepita con D.LGS. 2.1.97 n.10 definisce il nuovo sistema di marcatura Progettazione semplice Altri D.P.I. Progettazione complessa CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III CE CE CE0000 La marcatura deve comprendere almeno: • il nome , il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante • il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc) • qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia, •prestazioni, pittogrammi)
  • 68. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI D.LGS. n. 81/08 – Art. 78 Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto di ulteriori fonti di rischio dei DPI valuta, sulla base delle informazioni sui DPI le loro caratteristiche ne aggiorna la scelta quando interviene una nuova valutazione Il datore di lavoro inoltre: mantiene in efficienza i DPI destini ogni DPI ad uso personale provvede a che i DPI siano informa i lavoratori dei rischi dai utilizzati per l’uso previsto quali il DPI lo protegge fornisce istruzioni ai lavoratori rende adeguate informazioni sui assicura una formazione adeguata DPI

Editor's Notes

  1. -Informazione, formazione
  2. -Informazione, formazione
  3. -Informazione, formazione
  4. -Informazione, formazione
  5. -Informazione, formazione
  6. -Informazione, formazione
  7. -Informazione, formazione