2. La Storia
1898
I primi interventi dello
Stato per la tutela della
salute e della sicurezza dei
lavoratori:
Assicurazione obbligatoria
per i lavoratori del settore
industriale
3. 1930
Codice Penale
art.437
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni
sul lavoro
art.451
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o
infortuni
4. 1948
COSTITUZIONE
art.32
Tutela della salute come diritto fondamentale del singolo e della
collettività
art.35
Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
art.41
L’iniziativa economica privata è libera purché non danneggi la
sicurezza, la libertà e la dignità umana
5. CODICE CIVILE
Art. 2087 c.c. (1942)
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Tale norma è civile e non penale, non essendo prevista nessuna sanzione penale, ma
svolge una funzione importantissima per la sicurezza sotto un duplice profilo:
• la sua inosservanza può costituire il titolo della colpa da attribuire all’imprenditore
sotto il profilo della inosservanza di legge, nell’ipotesi che l’infortunio o la malattia
professionale sia da ricollegare a questo suo comportamento
•Le leggi speciali, sia per quanto concerne l’identificazione dei destinatari, che quanto
attiene al contenuto del dovere di sicurezza debbono essere interpretate alla luce di
questo precetto.
IMPRENDITORE PRIMO E UNICO DESTINATARIO
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
6. Il Decreto Legislativo
626/94 recepisce
alcune direttive
europee in materia di
miglioramento della
sicurezza e della
salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro
7. Decreto Legislativo 81/08
Struttura del provvedimento
Si articola in 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati.
Il Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante rinvio a tre
Allegati (da I a III), i principi comuni a tutti i settori di attività
rientranti nel campo di applicazione del TU.
Nell’ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per
le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo
alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.
I Titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche
attraverso rinvio a quarantotto Allegati, gli specifici obblighi di
prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di
protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita`
lavorative rientranti nel campo di applicazione del TU, secondo
la seguente articolazione:
8. Decreto Legislativo 81/08
Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) - Luoghi di lavoro
Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) -
Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi
compresi impianti e apparecchiature elettriche)
Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a
XXIII) - Cantieri temporanei o mobili
Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a
XXXII) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) -
Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) -
Attrezzature munite di videoterminali
9. Decreto Legislativo 81/08
Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a
XXXVII) - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a
XLIII) - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e
mutageni, amianto)
Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a
XLVIII) - Agenti biologici
Titolo XI (artt. da 287 a 297) e tre Allegati (da XLIX a LI) -
Atmosfere esplosive
Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI -
Disposizioni sanzionatorie
Il Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali
10. Il Decreto Legislativo 81/08 ribadisce
le novità nel modo di intendere la
sicurezza introdotte dal D. L.vo 626/94
Obblighi della valutazione del rischio, della
informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori
Procedure di gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro
11. Il Lavoratore
Il lavoratore non è più visto come un soggetto passivo da
tutelare, ma svolge un ruolo attivo nel determinare
condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro
Art. 20.
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione,
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
12. Progettare la sicurezza
•Valutazione del rischio
•Eliminazione dei rischi o loro
minimizzazione
•Programma di attuazione dei miglioramenti
per la sicurezza
13. Valutazione del Rischio
R = P x D / Ki
R : Rischio
P : Probabilità di accadimento dell’evento
dannoso
D : Valore del danno
Ki :Fattore umano
Ove, per Ki si intende il fattore integrato di:
1. Informazione,
2. Formazione,
3. Addestramento,
4. Istruzione,
5. Aggiornamento,
6. Equipaggiamento;
7. Pronto intervento;
8. Eliminazione di comportamenti errati o
non idonei
14. Esempio di valutazione del rischio
Possiamo attribuire a
D valori compresi tra 0 e 10
P valori compresi tra 0 e 10
Ki valori compresi tra 1 e 10
ESEMPIO NUMERICO
Lavoratore che sta piantando un chiodo sulla carpenteria, non dotato di DPI,
non formato…
R = (1 x 8) / 1 = 8
Lavoratore su di un tetto senza ponteggio senza cintura di sicurezza, senza scarpe
antinfortunistiche
R = (10 x 7)/ 1 = 70
Lavoratore su di un tetto senza ponteggio con cintura di sicurezza, con scarpe
antinfortunistiche, adeguatamente formato
R = (10 x 7)/ 10 = 7
15. Nuovo approccio alla sicurezza
• Dalla prevenzione “per oggetti” alla prevenzione
come organizzazione
L'uomo, non la macchina, al centro della
nuova organizzazione della sicurezza in
azienda .."
16. Nuovo approccio alla sicurezza
q Prevenzione soggettiva
q Prevenzione oggettiva Interazione tra:
Netta distinzione tra
3. Ambienti e strutture;
1. Aspetti tecnici
4. Processi;
2. Preparazione lavoratori
5. Atteggiamenti e motivazioni
3. Aspetti legali q Nuova concezione: ricerca delle
q Vecchia concezione: sufficiente ottimali condizioni di lavoro nel campo
il rispetto delle norme e progettuale organizzativo e gestionale
l’adozione di particolari della prevenzione
soluzioni tecniche q Prevenzione ottenimento e
q Prevenzione: rigido mantenimento di un adeguato
adempimento di norme e rapporto tra quelle che sono le
procedure tecniche possibilità di ciascun lavoratore e le
condizioni di esecuzione del lavoro a
cui è destinato, sia per preparazione
che per situazione ambientale e mezzi
tecnici disponibili
17. Valutazione dei Rischi
• Art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri
Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
18. Valutazione dei Rischi
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente
decreto.“
Art. 32 del D. L.vo n. 207/2008
le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la
valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, sono
prorogate al 16 maggio 2009.
19. Soggetti coinvolti
Datore Responsabile del Medico Rappresentante Lavoratori
di servizio prevenzione e competente dei lavoratori
lavoro protezione
20. Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza RLS
a) Aziende ed unità produttive fino a 15 dipendenti
Il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno in un giorno stabilito a
livello nazionale;
La durata dell’incarico è di 3 anni;
Al RLS spettano permessi pari a12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti, e 30 ore
annue in aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti
e) Aziende ed unità produttive con più di 15 dipendenti
In aziende da 16 a 200 dipendenti viene individuato tra i componenti della RSU.
In aziende che occupano da 201 a 300 i RLS sono individuati 2 tra le RSU ed 1 eletto
e con n. 40 ore di permesso annue
In aziende che occupano più di 1000 dipendenti il numero minimo di RLS è di 6
21. Le funzione del RLS
Il rappresentante dei lavoratori ha diritto di accesso ai luoghi ove si
svolgono le attività lavorative. Inoltre gli sono attribuiti un fascio di
ulteriori diritti:
b) Di consultazione in ordine alla:
• Individuazione e valutazione dei rischi;
• Programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di
prevenzione
• Designazione degli addetti alla sicurezza, antincendio,
evacuazione e pronto soccorso
• Organizzazione della formazione alla sicurezza
22. a) di informazione:
• sulla documentazione aziendale afferente la sicurezza;
• sugli atti degli organi di vigilanza;
d) di formazione alla sicurezza;
e) di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione;
f) Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie;
g) Di proposta, in merito all’attività di prevenzione;
h) Di partecipazione alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai
rischi;
i) Di ricorso all’autorità di vigilanza, qualora ritenga insufficienti o inidonee le misure di
sicurezza apprestate.
j) Può avere su richiesta copia del documento di valuatazione dei Rischi e del Registro
infortuni
Inoltre il rappresentante deve disporre del tempo necessario senza perdita di
retribuzione, dei mezzi necessari e non deve subire pregiudizio alcuno.
23. Formazione dei RLS
Il rappresentante ha diritto alla formazione prevista all’art.37, comma 11 del D.Lgs
81/08. Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore e deve
comprendere:
a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei
rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non puo'essere inferiore a 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano piu' di 50 lavoratori.
24. Il datore di lavoro ha
precisi obblighi deve:
•Osservare le disposizioni del presente decreto
•Valutare i rischi per la sicurezza e la salute nella scelta di attrezzature,
delle sostanze, nella sistemazione dei luoghi di lavoro
•Elaborare un documento contenente:
•una relazione sulla valutazione dei rischi
•l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
• il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza
•Custodire in azienda il documento di valutazione dei rischi
25. •Designare:
• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
•i lavoratori addetti al servizio antincendio
ed agli altri servizi di emergenza
•Nominare, nei casi previsti, il medico competente
Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi
Affidare i compiti ai lavoratori in relazione alle loro capacità ed alla loro
salute
Fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione
Fare in modo che soltanto i lavoratori che hanno avuto adeguate
istruzioni possano accedere a zone che li espongono a rischio grave o
specifico
26. I lavoratori hanno precisi
obblighi
Per far fronte a tali obblighi
i lavoratori
devono ricevere informazione,
formazione e addestramento adeguati
27. I lavoratori hanno precisi
obblighi
sono tenuti a
•Osservare le disposizioni e le istruzioni per la protezione
individuale e collettiva
•Utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, le
sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza
28. I lavoratori hanno precisi
obblighi
sono tenuti a
•Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
individuale
•Segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione e le eventuali situazioni di
pericolo
•Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione e di controllo
29. I lavoratori hanno precisi
obblighi
sono tenuti a
•Non compiere di loro iniziativa operazioni che non sono di
loro competenza o che possono essere pericolose
•Sottoporsi ai controlli sanitari
•Contribuire ad adempiere agli atti necessari alla salute o a
quelli imposti dalle autorità competenti
30. Il servizio di prevenzione e protezione
DEFINIZIONE
Art.2, lett.l) D.Lgs. 81/2008
INSIEME DI PERSONE, SISTEMI E MEZZI
ESTERNI
O INTERNI ALL’AZIENDA, FINALIZZATI
ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI PROFESSIONALI NELL’AZIENDA
OVVERO UNITA’ PRODUTTIVA
31. Il servizio di prevenzione e protezione
INDIVIDUARE I
EFFETTUARE LA
ALTRE FUNZIONI FATTORI DI RISCHIO
VALUTAZIONE DEI
DI CONSULENZA
RISCHI
NORMATE E NON
INDIVIDUARE LE
MISURE DI
PARTECIPARE COMPITI PREVENZIONE E
ALLE RIUNIONI E PROTEZIONE E
CONSULTAZIONE PIANIFICARE GLI
ALLA SICUREZZA INTERVENTI
ELABORARE LE
PROPORRE I PROGRAMMI DI PROCEDURE DI
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SICUREZZA
ALLA SICUREZZZA
32. Il servizio di prevenzione e protezione
a) PROVVEDE:
b)
ALL’ACCERTAMENTO ALLA VALUTAZIONE
DEI FATTORI DI RISCHIO DEI RISCHI
c)
ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA
SICUREZZA E LA SALUBRITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO
Nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale
33. Compiti del Servizio
INTERNO tramite il Management aziendale
ESTERNO INFORMAZIONI
Direttamente dal Datore di Lavoro
Sull’organizzazione del lavoro
Sulla natura dei rischi
Sulle misure di prevenzione esistenti
Sulla descrizione degli impianti
Sulla descrizione analitica dei processi produttivi
Sui dati del registro infortuni e malattie
Sulle prescrizioni degli organi di vigilanza
34. Compiti del Servizio
ORGANIZZARE UN SISTEMA
AZIENDALE DI PREVENZIONE
1)
2)
SUGGERIRE 3)
LA POLITICA REDIGERE LE
AZIENDALE PROCEDURE PREDISPORRE
DI SICUREZZA IL PIANO DI
ELABORARE LE
EMERGENZA
PROCEDURE DI
SICUREZZA
QUANDO
In tutte le situazioni in cui
DEFINIZIONI la mancanza di istruzioni
Procedura è il documento precise potrebbe determinare GESTIONE
che contiene l’insieme condizioni di rischio specifico Dipende dalla organizzazione
delle istruzioni operative Aziendale; le procedure
documentate e dettagliate Devono essere sempre
Disponibili ed aggiornate
35. Organizzare e
Produrre analisi e controllare Gestire la
statistiche infortuni la gestione della Sorveglianza
sicurezza sanitaria
Gestire i programmi
di informazione e Gestire il servizio
di formazione emergenze
Progettare i posti ALTRI COMPITI Gestire i mezzi di
di lavoro DEL S.P.P. sicurezza e i D.P.I.
Gestire le procedure Gestire la qualità
di sicurezza e l’ambiente
Monitorare i processi
lavorativi per l’attuazione Gestire i piani di
della sicurezza sicurezza ed emergenza
36. Organizzazione della sicurezza in azienda
RAPPRESENTANTE MEDICO RESPONSABILE
DEI LAVORATORI COMPETENTE DEL SERVIZIO
PER LA
SICUREZZA
ADDETTI AL
CONSULENTI Datore di lavoro SERVIZIO DI
PREVENZIONE
LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI
incaricati della incaricati del incaricati per
PREVENZIONE PRONTO L’EMERGENZA
INCENDI SOCCORSO
37. Valutazione dei Rischi
AMBIENTE DI LAVORO FATTORI DI RISCHIO
Impianti elettrici, illuminazione naturale rumore
ed artificiale, aerazione,ricambio d’aria vibrazioni
composti organici volatili
riscaldamento,condizionamento,microcli videoterminali/postazioni
ma /uscite/porte/gabinetti/pavimenti erg. Movimentazione
porte e scale di sicurezza carichi agenti biologici,
prevenzione incendi/CPI chimici, fisici fumo passivo
arredi/attrezzature radon
pulizia ed igiene dei locali mobbing
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
orari/ turni di lavori carichi/stress
rapporti gerarchici ed
interindividuali rapporti con terzi e con il pubblico
software
38. Sorveglianza sanitaria
art. 41 D. Lgs 81/08
E’ svolta dal MEDICO COMPETENTE direttamente o con
l’aiuto dei servizi esterni
IN CHE COSA CONSISTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
ACCERTAMENTI PREVENTIVI
Per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione o all’atto dell’assunzione
o di un cambiamento di mansione o per esposizione al rischio
ACCERTAMENTI PERIODICI
Per assicurarsi dello stato di salute e di idoneità alla mansione
39. COME SI FANNO GLI ACCERTAMENTI
Attraverso esami clinici, accertamenti diagnostici o esami biologici
CHI LI DECIDE
disposizioni di legge sulla esposizione ai rischi
valutazione del Medico Competente
40. A CHI SONO RIVOLTI
• addetti movimentazione dei carichi
• “ videoterminali
• “ esposti agenti cancerogeni
• “ esposti agenti biologici
SE NON SI E’ IDONEI ?
Della idoneità ( totale, parziale o temporanea ) il Medico deve informare per
iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore per una diversa utilizzazione.
CONTRO IL PROVVEDIMENTO E’ AMMESSO RICORSO ALLA ASL
ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE (ART. 41 COMMI 9)
41. Il medico competente
Art.38 del D. Lgs.81/08
“Medico Competente”
1) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica
2) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
del lavoro;
3) Autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs 277/91
4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti
nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
42. Il medico competente
a) Collabora con il datore di lavora e con il SPP sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-
fisica dei lavoratori;
b) Effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art.41;
c) Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art.41
d) Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro
con salvaguardia del segreto professionale;
e) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta
l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
f) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b)
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
43. a) Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art.35, ai RLS, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
b) Congiuntamente con il RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza; (la frequenza può essere ridotta a una volta l’anno D.M. 16/01/97
in caso di aziende fino a 200 addetti, o quando, sempre fino a 200 addetti, esiste
una valutazione congiunta del DDL, del RSPP, del M.C., e del RLS con
dichiarazione custodita in azienda;
c) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
d) Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso;
e) Collabora all’attività di formazione e informazione;
44. LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Provvede affinchè:
Le vie di circolazione ed uscite di emergenza siano sgombre;
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano , quanto più rapidamente
eliminati i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza;
I luoghi di lavoro vengano sottoposti a pulizia regolare per garantire le
condizioni igieniche;
La manutenzione e il controllo di impianti e dispositivi di sicurezza
destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli (impianti di
aspirazione, cappe, illuminazione di emergenza, ecc..)
46. Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Norma ISO 6385 del 1981 (internazionale), ovvero UNI ENV
26385 del 1991 “Principi ergonomici nella progettazione dei
sistemi di lavoro”
La disposizione di mobili e arredi, di apparecchiature e di
macchinari di lavoro deve garantire il loro corretto uso, deve
consentire agevoli spostamenti degli operatori all’interno
dell’ufficio in funzione delle attività svolte
47. LUOGHI DI LAVORO
Materiale e apparecchiature da ufficio
Molti dei piccoli infortuni che accadono negli uffici sono da
addebitare all’utilizzo scorretto o disattento di forbici,
tagliacarte, temperini e di altri oggetti taglienti.
Le taglierine manuali possono rappresentare una fonte di
pericolo per infortuni di particolari gravità
La cucitrice a punti metallici quando mandata in blocco può
ferire alle mani
48. LUOGHI DI LAVORO
L’illuminazione deve essere sempre adeguata qualitativamente e
quantitativamente al tipo di operazione eseguita
Di tutti i fattori ambientali l’illuminazione è l’unico per il quale il D.P.R.
303/56 prevedesse dei limiti numerici oltre a prescrivere che “i locali
dovevano essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta”
per ambienti destinati a deposito 10 lux
per passaggi, corridoi e scale 20 lux
per lavori grossolani 40 lux
per lavori di media finezza 100 lux
per lavori fini 200 lux
per lavori finissimi 300 lux
Tali valori, certamente bassi, sono stati poi modificati in relazione alle
reali esigenze del posto di lavoro
49. LUOGHI DI LAVORO
Valori di illuminamento norme UNI
per uffici generici 500 lux
per uffici tecnici e tavoli da disegno 750 lux
sale di riunione 500 lux
uffici di dattilografia e contabilità 500 lux
centro elaborazione dati 500 lux
archivi 200 lux
50. LUOGHI DI LAVORO
Margini di variabilità norma americana
uffici tecnici: ambiente di lavoro 200-500 lux
uffici tecnici: sui tavoli di lavoro 500-1000 lux
uffici con videoterminali: ambiente Lavoro 150-300 lux
uffici con videoterminali: zona di digitazione 200-350 lux
uffici con videoterminali: lettura testi (illnm. Locale) 300-500 lux
51. AMBIENTE di LAVORO
Un illuminazione insufficiente diminuisce l’acuità visiva
favorendo l’insorgenza di affaticamento visivo, l’assunzione di
posture scorrette e aumentando la possibilità di compiere errori.
L’abbagliamento, a sua volta, può determinare una riduzione
dell’acuità visiva o difficoltà di accomodazione, con conseguenti
difficoltà e affaticamento visivo.
In queste condizioni i lavoratori possono lamentare disturbi quali
mal di testa, bruciore agli occhi, lacrimazione ….ecc , e
tenderanno ad avvicinarsi all’oggetto con conseguente
assunzione di posture scorrette.
52. AMBIENTE di LAVORO
Nei luoghi di lavoro i lavoratori debbono disporre di aria salubre
in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione;
I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, in
ogni caso tutti i locali e i luoghi di di lavoro devono essere dotati
di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata
per salvaguardare la sicurezza la salute e il benessere dei
lavoratori;
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all’organismo umano durante il tempo di lavoro
INVERNO ottimale 22°C accettabile 20-23°C
ESTATE ottimale 24.5°C accettabile 20-26°C
53. AMBIENTE di LAVORO
I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi;
I lavoratori devono disporre di spogliatoi, docce,
gabinetti, e di lavabi con acqua corrente calda e dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi;
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati;
54. FORMAZIONE
L’INFORMAZIONE
LE ATTREZZATURE DEVONO deve risultare
SODDISFARE LE DISPOSIZIONI COMPRENSIBILE ai
LEGISLATIVE
lavoratori
IL DATORE DI LAVORE PROVVEDE CHE I
LAVORATORI DISPONGANO DI OGNI INFORMAZIONE
E ISTRUZIONE NECESSARIA ALL’USO DELLA
MACCHINA RELATIVAMENTE:
ALLE CONDIZIONI ALLE SITUAZIONI
DI IMPIEGO ANOMALE PREVEDIBILI
SULLA BASE DELL’ESPERIENZA ACQUISITA
DURANTE LA SUA UTILIZZAZIONE
55. FORMAZIONE
IL DATORE SI ASSICURA CHE:
PER LE ATTREZZATURE
I LAVORATORI CHE RICHIEDONO
RICEVANO UNA CONOSCENZE E
FORMAZIONE RESPONSABILITA’
ADEGUATA I LAVORATORI RICEVANO
ALL’USO DELLE UN ADDESTRAMENTO
ATTREZZATURE ADEGUATO PER UN USO
CORRETTO E SPECIFICO
56. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
GENERALI SPECIFICI
Nell’uso delle attrezzature
Conformemente alla formazione,
all’istruzione ed ai mezzi ricevuti, ciascun lavoratore
ciascun lavoratore DEVE
DEVE - sottoporsi ai programmi di
prendersi cure della propria salute formazione e di addestramento
e sicurezza e di quella delle altre organizzati dal datore di lavoro
persone presenti nel luogo di lavoro - usare le attrezzature di lavoro
su cui possono ricadere gli effetti conformemente
delle sue azioni ed omissioni all'informazione,
alla formazione e
all'addestramento
L’inosservanza degli obblighi è punita ricevuti
Con l’arresto o l’ammenda
57. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
SI SOTTOPONGONO AI UTILIZZANO LE
PROGRAMMI DI ATTREZZATURE
FORMAZIONE O CONFORMEMENTE
ADDESTRAMENTO ALL’INFORMAZIONE,
ORGANIZZATI DAL ALLA FORMAZIONE E
DATORE ALL’ADDESTRAMENTO
RICEVUTI
• Hanno CURA delle attrezzature
• NON APPORTANO
I LAVORATORI MODIFICHE
• SEGNALANO ai superiori qualsiasi
difetto o inconveniente da essi
rilevato
58. VIDEOTERMINALI
Titolo VII D.LGS. 81/08
VIDEOTERMINALE: schermo alfanumerico o grafico
POSTO DI LAVORO: insieme che comprende tutte le attrezzature
LAVORATORE: lavoratore che lo utilizza abitualmente per 20 ore
settimanali
IL DATORE DEVE:
Formare e informare i
Valutare tale rischio Far sottoporre i lavoratori su:
-Postura - il posto di lavoro
lavoratori a visita
- vista - la protezione
medica biennale con della vista
-ergonomia idoneità del medico
- lo svolgimento
59. Illuminazione Evitare sorgenti con forte
Valori tra 300 e 500 Luminosità. Davanti e
lux. Lampade con dietro il monitor
Griglia antiriflesso non ci devono
essere finestre
Lo schermo deve Lavoro al La distanza visiva
Essere orientabile. dal Monitor varia
La tastiera videoterminale tra 50 e 80 cm
inclinabile
E’ consigliato il
La sedia di altezza Tavolo di misure
consigliata tra 42 e 120x80, Profondo 90
55 cm regolabile e di colore chiaro alto
inclinabile tra 70 e 80 cm
60. La movimentazione manuale dei carichi
Titolo VI D.LGS. 81/08
Si intende per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico.
Il Datore deve:
Adotta le misure Se non è possibile Formare ed Sottopone i
evitarla da parte dei informare i
organizzative lavoratori, gli fornisce lavoratori a
lavoratori in
necessarie o mezzi adeguati a ridurre particolare sul visita medica
ricorre a mezzi il rischio dorso-lombare carico con idoneità
appropriati da parte del
medico
61. Sforzo fisico richiesto Stabilità del punto
Informazione su
eccessivo, con il corpo di appoggio,
ll peso del carico,
in posizione instabile
ingombro,
o con torsione
equilibrio
Distanze di
Le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro La movimentazione Sollevamento
Abbassamento
spazio libero, manuale dei carichi trasporto
la pavimentazione,
l’altezza ecc.
La temperatura, Periodo di riposo
l’umidità fisiologico o di
la circolazione recupero
dell’aria
62. I Segnali di Sicurezza
D. Lgs 81/08 Titolo V
Riferita ad un oggetto Utilizzando, a seconda
fornisce una indicazione dei casi, un cartello, un
o una prescrizione colore, un segnale
concernente la sicurezza luminoso o acustico
Viene utilizzata quando ci sono Il DATORE deve:
rischi che non possono essere informare i lavoratori e i
evitati o sufficientemente limitati RLS sulle misure adottate
con misure, metodi o sistemi E formarli adeguatamente
di organizzazione del lavoro, soprattutto quando questa
o con mezzi tecnici di implica l'uso
Protezione collettiva di gesti o di parole
63. I SEGNALI POSSONO ESSERE:
Di Di
DIVIETO AVVERTIMENTO
segnale che segnale che
vieta un avverte di un
comportamento rischio o pericolo
Di
Di
SOCCORSO
PRESCRIZIONE segnale che fornisce
segnale che indicazione alle
prescrive un uscite di sicurezza
comportamento e mezzi soccorso
64. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
Si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
Sono ESCLUSI:
c) indumenti di lavori ordinari e uniformi non specificatamente
destinati a proteggere i lavoratori
e) Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
f) Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia ecc.
h) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto
j) i materiali sportivi
k) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione
l) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi
65. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
D.LGS. 4.12.1992 N. 475
“REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA”
Sono Equipaggiamenti, Attrezzature, Sistemi o Accessori
e Complementi che hanno lo scopo di eliminare o,
qualora ciò non fosse possibile, limitare al minimo
indispensabile le probabilità di infortunio alla persona o
alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati
studiati.
Quando può rendersi necessario l’uso contemporaneo di
più D.P.I., si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi
dispositivi adottati
66. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
I D.P.I. devono essere conformi aL D.LGS. 4.12.92 N.475 e:
essere adeguati ai rischi da prevenire,senza comportare di per sé
un rischio maggiore
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
Il fabbricante deve verificare che il D.P.I. risponda ai requisiti essenziali
(allegato II D.LGS. 475/92 o della DE 89/686/CEE) suddivisi in tre parti:
Requisiti di carattere generale applicabile a tutti i DPI (ergonomia,
livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa, ecc)
Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di D.P.I.
(sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento)
Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezioni
specifiche quali: urti meccanici, cadute dall’alto, calore, fuoco,ecc)
67. I Dispositivi di Protezione
Individuale – D.P.I.
Direttiva europea 96/58/CEE, recepita con D.LGS. 2.1.97 n.10 definisce il
nuovo sistema di marcatura
Progettazione semplice Altri D.P.I. Progettazione complessa
CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III
CE CE CE0000
La marcatura deve comprendere almeno:
• il nome , il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante
• il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc)
• qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia,
•prestazioni, pittogrammi)
68. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
D.LGS. n. 81/08 – Art. 78
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi, tenendo conto di ulteriori fonti di rischio dei DPI
valuta, sulla base delle informazioni sui DPI le loro caratteristiche
ne aggiorna la scelta quando interviene una nuova valutazione
Il datore di lavoro inoltre:
mantiene in efficienza i DPI destini ogni DPI ad uso personale
provvede a che i DPI siano informa i lavoratori dei rischi dai
utilizzati per l’uso previsto quali il DPI lo protegge
fornisce istruzioni ai lavoratori rende adeguate informazioni sui
assicura una formazione adeguata DPI